1. Campo d’applicazione e validità

1.1         Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura sono valide per tutti i rapporti giuridici futuri (offerte, trattative contrattuali, contratti) tra lo studio d’ingegneria Ingenieurbureau Dr. Brehm AG e i relativi clienti. Esse si applicano a tutte le forniture e i lavori dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG.

1.2         Condizioni supplementari o divergenti, in particolare le Condizioni commerciali generali e le Condizioni d’acquisto del committente, sono escluse.

1.3         Eventuali modifiche e accordi accessori inerenti alle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura hanno efficacia solo dietro conferma scritta da parte della Direzione dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG.

 

2. Stipula del contratto

2.1         Le offerte dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG non sono vincolanti e possono essere modificate e revocate in qualsiasi momento, salvo disposizioni contrarie esplicitamente indicate nel relativo documento.

2.2         I prezzi si intendono al netto, senza trasporto e imballaggio, senza IVA, franco stabilimento (EXW secondo Incoterms 2010). Preventivi e bozze di progetto si intendono senza impegno. I disegni rimangono di proprietà dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG. I progetti non devono essere copiati o trasmessi a terzi, né tantomeno utilizzati per la realizzazione autonoma degli oggetti in questione. Figure, dati sulle prestazioni, fabbisogno di manodopera, misure e pesi sono indicati con il massimo grado di precisione possibile, tuttavia non sono vincolanti. È fatto salvo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche dimensionali.

2.3         Gli ordini vengono confermati dall’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG mediante conferma scritta («conferma d’ordine») o, in caso di consegna immediata di piccoli prodotti subito disponibili, mediante l’emissione della fattura. Nella misura in cui le offerte dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG non sono vincolanti, il contratto ha luogo solo alla conferma d’ordine scritta da parte dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG.

2.4         Il committente ha l’obbligo di controllare la conferma d’ordine e segnalare per iscritto eventuali inesattezze all’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG entro tre giorni lavorativi. In caso contrario, le condizioni indicate risultano vincolanti e si intendono tacitamente accettate dal committente.

2.5         Le dichiarazioni verbali e telefoniche nonché le rassicurazioni fornite dai dipendenti dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG sono vincolanti solo se confermate per iscritto dal fornitore.

 

3. Condizioni di pagamento

3.1         Salvo accordi contrari, il committente deve saldare, senza deduzioni ed entro 30 giorni dalla data di fatturazione, ogni fattura emessa dall’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG. Se oltre alla fornitura di prodotti è stato concordato anche il montaggio a opera dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG (cfr. cifra 4.2), in aggiunta al prezzo d’acquisto il committente deve saldare anche le spese di montaggio. I pagamenti devono essere effettuati dal committente anche qualora eserciti diritti a garanzia oppure in caso di ritardo delle consegne o delle prestazioni per motivi non imputabili all’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG. Il committente non è autorizzato a compensare il prezzo dovuto con eventuali crediti in contropartita.

3.2         Alla scadenza del termine di pagamento, il committente è automaticamente in mora, vale a dire senza la necessità di un sollecito. In caso di mora, il committente dovrà versare un interesse di mora del 6% a partire dalla scadenza. È fatto salvo il diritto al risarcimento di un ulteriore danno.

3.3         Se successivamente, a seguito della fatturazione al committente, il contratto d’acquisto viene trasformato in un contratto di leasing, viene meno un eventuale diritto a sconti.

 

4. Entità dell’obbligo di fornitura

4.1         L’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG fornisce i prodotti ordinati. Non rientrano nell’obbligo di fornitura lavori di costruzione necessari per il montaggio, fondazioni, basamenti, mezzi di sollevamento, impianti idrosanitari ed elettrici ecc. nonché interruttori e contattori, se non appartenenti di serie ad apparecchi e macchine.

4.2         L’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG non è responsabile del montaggio e della messa in funzione dei prodotti forniti presso il committente. Qualora il committente desideri che il montaggio e la messa in funzione siano eseguiti dall’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG è necessario un accordo specifico.

 

5. Termini

5.1         Per il termine di consegna e l’entità di fornitura fa fede la conferma d’ordine.

5.2         Il rispetto del termine di consegna concordato presuppone che il committente metta a disposizione tempestivamente le informazioni, i disegni ecc. necessari all’evasione dell’ordine e che effettui puntualmente i pagamenti concordati. Ciò vale anche in caso di modifiche successive all’ordine da parte del committente che possono comportare un ritardo nella consegna.

5.3         I termini verranno opportunamente differiti qualora si verifichino impedimenti che esulano dall’ambito di competenza dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG, come ad esempio eventi naturali imprevedibili, mobilitazioni, guerre, sommosse, epidemie, scioperi, provvedimenti delle autorità ecc.

5.4         In caso di ritardo nella consegna, al committente non spetta alcun diritto al risarcimento dei danni o alla rescissione del contratto.

 

6. Riserva della proprietà

6.1         Gli oggetti forniti rimangono di proprietà dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG fino al pagamento del prezzo convenuto con tutti i costi accessori e interessi. Fino ad allora non possono essere pignorati o venduti, né noleggiati senza l’autorizzazione dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG. L’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG è espressamente autorizzato a far registrare la riserva della proprietà nel Registro dei patti di riserva della proprietà presso il domicilio del committente ai sensi dell’art. 715 del Codice civile. Il committente ha inoltre l’obbligo di informare immediatamente l’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG qualora cambi domicilio o sede commerciale oppure in caso di rivendicazioni da parte di terzi sugli oggetti forniti con riserva della proprietà.

 

7. Atti preparatori del committente e mora di accettazione

7.1         Prima del montaggio, il committente deve eseguire, a sue spese, tutte le attività di preparazione necessarie, quali il completamento dei lavori di costruzione, fondazioni, predisposizione degli allacciamenti elettrici, messa a disposizione di mezzi di sollevamento, basamenti e altri supporti, illuminazione sufficiente ecc.

7.2         Qualora il committente non ottemperi ai suddetti obblighi di cooperazione o il luogo di montaggio sia raggiungibile solo con particolare dispendio, i costi aggiuntivi conseguenti saranno a carico del committente, in particolare i lavori di preparazione e gli strumenti tecnici necessari all’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG nonché eventuali costi derivanti dall’interruzione dell’attività e dai ritardi.

7.3         Nel caso in cui l’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG non sia in grado di rispettare i termini di consegna per motivi imputabili al committente o a terzi (ad esempio a causa di ritardi nei lavori di costruzione), si riserva il diritto di immagazzinare la merce da fornire per conto e a rischio del committente. In tal caso, l’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG è autorizzato a fatturare la merce ordinata 30 giorni dopo il termine di consegna inizialmente convenuto e ad addebitare gli interessi di mora citati alla cifra 3.2 alla scadenza del termine di pagamento.

8. Consegna / Trasferimento degli utili e dei rischi / Luogo di adempimento

8.1         Se non diversamente convenuto in maniera esplicita, gli utili e i rischi sono trasferiti al committente al momento della consegna (franco stabilimento, EXW).

8.2         Se non diversamente convenuto, il luogo di adempimento è costituito dai locali commerciali dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG situati a Rotkreuz (ZG). Qualora l’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG abbia eseguito anche il montaggio e la messa in funzione (cfr. precedente cifra 4.2), il luogo di montaggio costituisce luogo di adempimento esclusivamente in riferimento al montaggio e alla messa in funzione.

8.3         Se la merce viene fornita in cantiere in assenza dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG, il committente si assume la responsabilità di determinare la completezza e gli eventuali danni connessi al trasporto. Eventuali danni di trasporto e ammanchi sono da annotarsi sulla bolla di consegna, con la conferma del trasportatore, e devono essere segnalati al mittente.

8.4         Alla consegna di prodotti fabbricati o forniti da terzi, l’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG svolge esclusivamente la funzione di mediazione e/o approvvigionamento del committente. Sono escluse eventuali garanzie e qualsiasi ulteriore forma di responsabilità dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG per prodotti e servizi di terzi. Ciò riguarda anche la responsabilità per lo smontaggio e la reinstallazione dei prodotti nonché per i danni causati da terzi durante tali operazioni.

8.5         L’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG non risponde dei danni materiali causati dall’oggetto della fornitura dopo la consegna, se il committente ne è già entrato in possesso. L’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG non si assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni ai prodotti realizzati dal committente o a merci che contengono un prodotto realizzato dal committente.

8.6         L’imballaggio è parte integrante della fornitura. L’eventuale smaltimento dei materiali di imballaggio per conto del committente è soggetto a spese.

 

9. Garanzia

9.1         Tutti gli apparecchi e impianti forniti sono dotati di conformità CE e dichiarazione d’incorporazione CE. Se, dopo la consegna, vengono eseguite modifiche tecniche (sistema di comando, processi, dispositivi di sicurezza e protezione ecc.) viene meno la responsabilità per la conformità CE e la dichiarazione d’incorporazione CE dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG − e quindi anche la garanzia per l’entità in questione.

9.2         Se l’oggetto della fornitura presenta difetti o manca delle caratteristiche essenziali garantite o si deteriora durante il periodo di garanzia a causa di difetti di fabbricazione o dei materiali, l’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG ne effettua, a sua discrezione e con l’esclusione di ulteriori diritti di garanzia del committente, la sostituzione o la riparazione. Più interventi di riparazione sono ammessi.

9.3         L’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG assume la garanzia per le merci da esso fornite in conformità alle seguenti disposizioni che contengono, in via conclusiva, le norme di garanzia e non costituiscono garanzia ai sensi di legge. Tali disposizioni non influiscono in alcun modo su eventuali garanzie del produttore nel caso di prodotti commerciali.

9.4         Presupposto essenziale per la garanzia è che il montaggio, l’installazione e la messa in funzione dell’oggetto della fornitura vengano effettuati dall’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG, da un’impresa specializzata da esso autorizzata oppure da personale qualificato, se l’intervento di questi ultimi è stato pattuito contrattualmente.

9.5         Il periodo di garanzia è pari a 12 mesi a partire dalla data di consegna. Tale termine è valido anche per le parti di ricambio sostituite durante il periodo di garanzia. Ciò non determina un’estensione della garanzia per i prodotti inizialmente consegnati.

9.6         Qualora le schede tecniche, la documentazione o le istruzioni dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG non vengano rispettate o vengano apportate modifiche al prodotto, la garanzia decade se il committente non è in grado di dimostrare che il difetto rilevato non è in relazione alle suddette circostanze.

9.7         Il supporto tecnico telefonico, se non riguardante la garanzia, viene fatturato separatamente.

9.8         Sono esclusi dalla garanzia i difetti dovuti a normale usura, modifica del prodotto mediante il montaggio di componenti terzi, inosservanza delle istruzioni per l’uso, mancato rispetto delle indicazioni per la manutenzione, sovraccarico degli impianti forniti, esecuzione di riparazioni da parte di terzi senza l’autorizzazione dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG nonché i difetti riconducibili a danneggiamento, a stoccaggio, trasporto o uso impropri oppure negligenti dell’oggetto della fornitura da parte del committente. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti.

9.9         Il committente non potrà imputare all’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG i danni derivanti da infortuni in relazione allo stazionamento o al funzionamento dei prodotti forniti.

9.10      La garanzia decade se, durante il periodo di garanzia, la proprietà dei prodotti forniti viene trasferita a terzi. Ulteriori diritti di garanzia sono esclusi, in particolare quelli relativi a trasformazione, riduzione e costi accessori.

9.11      A seguito delle prestazioni di garanzia erogate, i componenti sostituiti divengono di proprietà dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG.

9.12      Se il luogo di adempimento si trova al di fuori della Svizzera, i costi di trasporto e le relative spese accessorie sostenuti oltre il confine svizzero sono a carico dell’acquirente.

 

10. Responsabilità

10.1      È esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG, o delle persone che agiscono per esso, per danni che possano derivare in relazione all’erogazione delle prestazioni contrattuali nonché nell’impiego e uso dei prodotti forniti o delle prestazioni rese. Si esclude, in particolare, la responsabilità per danni indiretti o conseguenti, quali mancato guadagno, risparmio non realizzato, costi aggiuntivi per il committente, rivendicazioni di terzi, danni ad apparecchi del committente utilizzati dall’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG durante il montaggio e la messa in funzione.

11. Reclami

11.1      La segnalazione di difetti nella merce fornita viene considerata solo nell’ambito degli accordi di fornitura e se effettuata per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce ed entro tre giorni dal rilevamento. Eventuali contropretese non danno diritto al differimento dei pagamenti.

12. Foro competente e diritto applicabile

12.1      Foro competente è Rotkreuz. L’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG ha il diritto di citare in giudizio il committente anche presso il domicilio di quest’ultimo.

12.2      Il rapporto giuridico tra l’Ingenieurbureau Dr. Brehm AG e il committente è regolato dal diritto svizzero. Lo stesso vale per le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura.

12.3      Le Condizioni generali di vendita e fornitura nella presente stesura sostituiscono tutte le precedenti edizioni.